Per la stessa ragione per la quale ti affidi ad un commercialista per la parte burocratica del tuo business, non dovresti sottovalutare i comportamenti del tuo sito nei confronti degli utenti.
Ci sono alcuni componenti che per funzionare correttamente devono tracciare con dei “cookie” i comportamenti dell’utente. Alcuni di questi, possono essere disattivati altri sono necessari per il funzionamento base del sito (tecnici).
La semplice integrazione dei profili social o l’utilizzo di un video dalla piattaforma Youtube sono funzionalità da dichiarare in quanto introducono nel sito cookie di tipo analitico che tracciano l’utente.
Cookie in Italia: le nuove linee guida del Garante Privacy
IN BREVE:
Se tu o i tuoi utenti avete sede in Italia, questi requisiti ti riguardano.
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I pulsanti “Accetta” e “Rifiuta” (o un comando “X” con funzione di rifiuto) sono obbligatori. Gli utenti devono poter fare scelte granulari sulle funzionalità, le terze parti e le categorie di cookie da installare (pur lasciando i dettagli dell’implementazione al fornitore del servizio, le linee guida suggeriscono che raggruppare le opzioni sia una soluzione adatta a soddisfare questo requisito). Gli utenti devono poter aggiornare le proprie preferenze di tracciamento in qualsiasi momento.
Raccolta del consenso
- Il consenso via semplice scorrimento non è più valido.
- I cookie wall non sono ammessi.
Validità delle preferenze dell’utente relative al consenso: dopo aver chiesto il consenso la prima volta, devono passare almeno 6 mesi prima di poterlo chiedere nuovamente.
Cookie statistici (analytics)
- I cookie statistici di prima parte possono essere installati senza il consenso dell’utente (e senza blocco preventivo).
- I cookie statistici di terza parte possono essere installati senza il consenso dell’utente (e senza blocco preventivo) solo a determinate condizioni.
Prova del consenso: ti serve un registro delle preferenze cookie per poter dimostrare di aver ottenuto un consenso valido secondo gli standard del GDPR.
Basi giuridiche applicabili all’uso dei cookie oltre al consenso: l’interesse legittimo non costituisce una base giuridica valida.